LEGGE N. 66 DEL 20/3/01 (Antenne Paraboliche)

Le Antenne Satellitari sono “Innovazioni necessarie” Dal Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 20 marzo 2001, n. 66 la quale stabilisce che entro l’anno 2006 le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale.Con questo obbiettivo , al comma 13 dell’art. 2 bis e’ stata prevista un’importante “novità” della quale l’amministratori e condominio dovranno tener conto in occasione di delibere relative all’installazione di nuovi impianti satellitari.

Infatti, per favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie , e per l’installazione di una nuova antenna parabolica centralizzata sarà sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. La norma fa riferimento alle innovazioni previste dall’art. 1120 c.c. ma ne facilità la realizzazione non richiedendo la prevista maggioranza qualificata che determinava difficoltà per l’impegnativo voto assembleare; in particolare viene precisato che si tratta di una “innovazione necessaria” per cui non sarà piu’ possibile l’utilizzazione separata e quindi la rinuncia alla partecipazione alla spesa da parte dei condomini non interessati all’iniziativa.

L’evoluzione tecnologica, non considerando più voluttuaria l’installazione della parabola, modifica la nozione comune e giuridica del servizio e contribuisce a migliorare l’aspetto ambientale molto spesso deteriorato dalla presenza di numerose parabole individuali che non possono essere rimosse per la garanzia del costituzionale diritto all’informazione. L’unico elemento negativo di questa novità legislativa e’ l’esclusione dei benefici fiscali per le spese di realizzazione di tali impianti, anche se non appare chiaro il coordinamento con le norme precedenti (detrazione 36% ai fini IRPEF) che fanno riferimento alle antenne satellitari.

Tornando agli impianti satellitari il diritto di utilizzarli non esime i proprietari di immobili ed i condomini in genere dall’osservanza dei regolamenti edilizi, quando ci sono, emanati dai comuni soprattutto per quanto riguarda la tutela dei centri storici. Ad esempio, a Bologna il comune ha stabilito che in occasione di manutenzione straordinaria dell’edificio e di rifacimento della copertura , la parabola installata deve essere di colore rosso coppo; inoltre e’ vietato di installare la parabola verso la facciata principale dell’edificio.

A Ferrara le nuove installazioni di paraboliche possono avvenire soltanto sul tetto.

A Firenze in nuovi impianti possono essere realizzati soltanto con antenna centralizzata, la parabola deve avere diametro inferiore al metro di colori mimetici rispetto al tetto; la locazione deve essere montata dal lato che affaccia la pubblica via.

Anche a Palermo sulle nuove costruzioni ed in caso di ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, sono prescritti: antenna centralizzata, parabola di diametro inferiore al metro e di colori mimetici rispetto al tetto e installazione dal lato opposto a quello della pubblica via.

Stesso discorso a Verona.

A Milano, per i nuovi impianti, la parabola centralizzata va posta dove esistono già altre antenne centralizzate. Nel centro storico e’ vietata su balconi e terrazze.