BALCONI AGGETTANTI

Cassazione n.218 del 5 gennaio 2011 II Sezione Civile

” i   balconi  “aggettanti”,  i  quali  sporgono  dalla  facciata dell’edificio,  costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne’ di  necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade  per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi  a  servizio  dei  piani  sovrapposti  e,   quindi,   di proprieta’ comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non puo’  applicarsi  il  disposto dell’art. 1125 cod.  civ.:  i  balconi “aggettanti”,  pertanto,  rientrano nella  proprieta’ esclusiva  dei titolari   degli   appartamenti  cui  accedono.  (Cass.   15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/19)  ….